L’orientamento della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, con successivi interventi, ha riconosciuto la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale. L’art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali, mentre attribuisce alla competenza concorrente l’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (quest’ultima di esclusiva competenza regionale).
In più sentenze (tra le altre, la sentenza 50/2005) la Consulta ha chiarito che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi».
Sulla base di questo assunto, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni di legge in materia di tirocini extracurriculari in quanto lesive della competenza esclusiva delle regioni, ragion per cui dai tecnici della Camera arriva il richiamo a «valutare la portata della presente disposizione alla luce del suddetto orientamento della Corte costituzionale».
L’identikit dei tirocinanti e dei soggetti proponenti
Un rapporto di Adapt evidenzia che il 77% dei tirocini attivati in Italia sono indirizzati a giovani sotto i 30 anni, per i quali il tirocinio rappresenta il primo contatto con il mondo del lavoro nel 41% dei casi. Tra i tirocinanti under30, nelle fasce d’età 20-24 e 25-29 anni il 91% rientra nella categoria di disoccupati/inoccupati o neolaureati, mentre i tirocinanti che hanno raggiunto un titolo di studio terziario rappresentano il 25% del totale.
Lo stesso rapporto sottolinea la «quasi totale assenza» tra gli enti accreditati che possono formalmente promuovere e attivare l’esperienza di tirocinio (progettandone i contenuti e lo svolgimento, garantendo la valenza formativa dell’esperienza) delle Università, istituzioni formative che grazie ai propri servizi di placement e orientamento al lavoro potrebbero svolgere un ruolo centrale e invece raccolgono soltanto il 3% delle attivazioni (nel periodo 2020-2022 secondo l’ultimo monitoraggio di Anpal). Mentre i soggetti autorizzati all’intermediazione e i Servizi pubblici per l’impiego insieme raggiungono il 55% delle attivazioni totali.









