Arriva il tariffario per le pronunce dei giudici sportivi e per gli organi inquirenti che devono pronunciarsi su illeciti sportivi, squalifiche, inchieste su calcio scommesse, solo per citare l’ultima tornata alla ribalta dei fatti di cronaca, o su casi doping. Il nuovo tariffario riguarda in questo caso l’attività svolta da pubblici dipendenti che vengono nominati negli organi giudicanti o inquirenti della giustizia sportiva. A fissare le regole dei rimborsi e gli importi è un decreto firmato il 14 aprile 2025 dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e da quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per attuare una norma “urgente” prevista da un decreto legge del 2023 che ha previsto un rimborso per l’attività svolta da dipendenti pubblici nominati da organi giudicanti e inquirenti della giustizia sportiva.
I nuovi rimborsi
Agli organi giudicanti, secondo il nuovo decreto, spettano 60 euro per ogni provvedimento o decisione che definisce o chiude il procedimento disciplinare. La stessa somma è riconosciuta a titolo di rimborso anche agli organi inquirenti per ogni questione o affare assegnato. Sale a 90 euro l’importo che viene riconosciuto per tutte le udienze dell’organo giudicante o per la partecipazione all’udienza dell’organo inquirente che sono svolte nello stesso giorno.
Il supplemento extra
Ai giudici sportivi e agli organi inquirenti è riconosciuta anche una maggiorazione del rimborso che si differenzia in relazione al ruolo svolto dal giudice sportivo. In caso di attività svolte come presidente di un organo collegiale, di Procuratore federale o ancora di procuratore generale dello sport, alle somme indicate spetta è riconosciuto un aumento del 15%. Un addizionale aggiuntiva sui rimborsi che diventa del 10% nel caso in cui il giudice sportivo sia impegnato in procedimenti di secondo grado e del 20% se le attività sono svolte con la giacca del Collegio di garanzia dello sport.
Il tetto ai rimborsi
I rimborsi riconosciuti ai giudici sportivi o agli organi inquirenti non potranno comunque superare il limite del 25% dell’ammontare del trattamento economico, comprese le indennità e le voci accessorie, del dipendente pubblico nell’amministrazione o nell’ente di appartenenza nel periodo in cui ha svolto l’incarico presso l’organo di giustizia sportiva.I rimborsi riconosciuti ai giudici sportivi o agli organi inquirenti non potranno comunque superare il limite del 25% dell’ammontare del trattamento economico, comprese le indennità e le voci accessorie, del dipendente pubblico nell’amministrazione o nell’ente di appartenenza nel periodo in cui ha svolto l’incarico presso l’organo di giustizia sportiva.