Sono un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’Aire da vari anni. Usufruisco di una rendita da pensione in Italia e sono proprietario di un immobile affittato e quindi presento la dichiarazione dei redditi in Italia. Posso portare in detrazione o deduzione le spese sostenute in Italia, tra cui quelle di ristrutturazione, spese sanitarie, versamento ad un fondo pensione integrativo di 5.164 euro?
Lettera firmata — via email
In base alla normativa in vigore, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni oneri e spese indicati nelle istruzioni al quadro RP del modello Redditi PF. Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari. Tra le spese da lei indicate, sono detraibili quelle per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti. Anche la detrazione per il Superbonus spetta alle persone fisiche non residenti, purch le spese siano sostenute al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non sono invece detraibili o deducibili come non residente le altre spese da lei indicate, quelle sanitarie e il versamento a fondo pensione integrativo. Sono oneri detraibili per i non residenti solo le erogazioni a fondazioni che svolgono attivit culturali e artistiche, ad enti o fondazioni che operano nello spettacolo, gli investimenti effettuati nel capitale sociale delle imprese start up e Pmi innovative. Detraibili gli interessi pagati su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale in Italia, sconto che per viene meno dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non pi utilizzato a tale fine. I non residenti, non avendo pi la dimora principale nell’immobile, possono fruire della detrazione solo fino all’anno di cambio della residenza. Tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo per i non residenti vi sono ad esempio le erogazioni a istituti religiosi e a organizzazioni non governative per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi