Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena promulgato la legge sull’Autonomia, ovvero la legge recante «disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione». Il provvedimento – molto contestato dalle opposizioni – punta ad attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli vengono indicate le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Carta. Si tratta inostanza di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’Autonomia nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

Richieste di atutonomia

Partono su iniziativa delle stesse regioni, sentiti gli enti locali. Sono 23 materie, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi, tra le altre, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio Estero. Quattrodici sono le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione.

Determinazione Lep

La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito – è specificato nel testo – in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.

Principi di trasferimento

L’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.

Cabina di regia

Composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

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